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    Studio Tecnico Garbarino e Cimino

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L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici è necessaria:

  • Nel caso di una nuova costruzione di edifici;
  • Nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici;
  • Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
  • Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

La redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, nel caso di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'Attestato di Prestazione Energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica, sono affissi in un luogo facilmente visibile al pubblico.

In caso di compravendita degli edifici, l'Attestato di Prestazione Energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. In caso di locazione degli edifici, l'Attestato di Prestazione Energetica è messo a disposizione del locatorio, o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) con formula originale in suo possesso. Dal 10 gennaio 2012 scatta l'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica, chiamata APE, senza la quale non sarà possibile vendere o affittare casa. La legge stabilisce inoltre che sarà obbligatorio indicarla nell'annuncio immobiliare.