CONTRATTO DI LOCAZIONE E COMPROMESSO
- CONTRATTO DI LOCAZIONE E COMODATO GRATUITO -
Attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, sul quale lo Studio Tecnico Garbarino e Cimino ha il proprio accesso regolarmente registrato, provvederà anche alla compilazione ed inoltro dei modelli da allegare per legge (modello RLI) versamenti imposte di registro, registrazione contratto, stampa ricevute di avvenuta registrazione.
Lo Studio Tecnico Garbarino e Cimino è disponibile per eseguire la redazione di tutti i tipi di contratto di locazione:
CONTRATTI AGEVOLATI
Legge 9/12/1998 n° 431 e dl. 30/12/2002
Nei comuni ad alta tensione abitativa è possibile stipulare questo tipo di contratto secondo gli accordi territoriali depositati presso il comune .
Il canone di locazione viene determinato secondo i parametri depositati, la superficie degli immobili, ecc.
Per il riconoscimento delle agevolazioni IMU occorre presentare all’ufficio tributi del comune di pertinenza (relativamente ai comuni interessati della provincia della Spezia) certificato di congruità del canone rilasciato dalla commissione di conciliazione sottoscritta dalle organizzazioni della proprietà e della inquilinato.
I contratti agevolati hanno una durata minima di 3 anni rinnovabile per altri 2 è possibile stipulare una durata superiore in base agli accordi territoriali.
CONTRATTI LIBERI
Hanno una durata minima di 4 anni, prorogabile per altri 4; il canone di locazione è liberamente convenuto tra le parti.
CEDOLARE SECCA USO ABITAZIONE
Chi intende avvalersi della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto.
COMODATO GRATUITO
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
CONTRATTI USO DIVERSO DALLA ABITAZIONE
Sono disciplinati dalla legge 27/07/1978 n°392
La durata del contratto per l’uso commerciale e artigianale è prevista in anni 6 rinnovabile per pari periodo.
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L
- COMPROMESSO O CONTRATTO PRELIMINARE -
Il contratto preliminare (anche detto compromesso) è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo.
Il preliminare deve indicare gli elementi principali della vendita quali il prezzo e la casa da acquistare, l'indirizzo e una precisa descrizione (piani, stanze etc.) con i dati del Catasto e la data del contratto definitivo. E’ opportuno, inoltre, definire tutti gli obblighi reciproci da adempiere prima della consegna dell’immobile. In caso di vendita di immobili in corso di costruzione sono previste dalla legge regole particolari per la redazione del contratto preliminare. Non è obbligatorio che il contratto preliminare sia stipulato da un notaio, ma è comunque opportuno chiarire con il notaio quali sono gli obblighi da esso derivanti.
In caso di:
- acconti prezzo sostanziosi
- tempi lunghi tra preliminare e definitivo
- venditore soggetto fallibile
Per garantire la massima tutela al futuro acquirente è molto opportuno che il contratto preliminare sia stipulato dal notaio, mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, in modo che venga trascritto nei Registri Immobiliari. Nelle altre ipotesi, l’opportunità della trascrizione può essere valutata con l’assistenza del notaio.
La trascrizione vale come una vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile. Non è più soltanto un accordo privato tra acquirente e venditore, viene reso legalmente valido verso chiunque (tecnicamente è “opponibile nei confronti dei terzi”) e il venditore, di conseguenza, non potrà vendere l’immobile a qualcun altro, né concedere un’ipoteca sull’immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo. Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti.
In sede di registrazione del contratto preliminare devono essere pagate le seguenti imposte che saranno poi recuperate in sede di stipula del definitivo:
- 0,50% sulla caparra
- 3% delle somme pagate come acconto prezzo.